Studio Legale Conconi & Moretti
Bergamo - Milano - Merate 
 
 
Studio Legale C&M Consulenza d'impresa Specializzazioni News Recapito

News

notizie d'interesse:

 

quanto è necessario il BOLLINO SIAE per una tutela efficace del diritto d'autore nella società digitale? La proprosta di legge qui sotto riportata ci ricorda che il mondo della distribuzione editoriale si è evoluto, generando nuovi mezzi di produzione e distribuzione dei contenuti protetti dal diritto d'autore che impongono una seria e profonda riflessione sugli strumenti ancora oggi utilizzati in Italia. Non può essere dimenticata, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nel procedimento C-20/05 che ha dichiarato non opponibile ai soggetti privati - in sede civile, penale ed amministrativa - l'obbligo di apposizione del contrassegno su supporti contenenti opere dell'ingegno diversi da quello cartaceo. La motivazione di tale decisione sta nel fatto che l'obbligo di apposizione del  contrassegno SIAE dettato dall'art. 181 bis LDA costituisce una misura tecnica suscettibile - almeno in astratto ma, in realtà, anche in concreto - di restringere la libera circolazione dei beni e dei servizi all'interno del mercato unico.

(per approfondimenti: www.punto-informatico.it)

 

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BELISARlO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, ASTORE, DI NARDO, RUSSO e BUGNANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2009


Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di abolizione dell’obbligo di apposizione del contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e delle relative sanzioni

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;

        b) all’articolo 171-bis:

            1) al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;

            2) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;

        c) all’articolo 171-ter, comma 1, la lettera d) è abrogata;

        d) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa», sono soppresse.

 

Intervento:

Onorevoli Senatori. – Il nostro Paese è con la Romania, la Grecia ed il Portogallo, uno dei tre Paesi in Europa a richiedere ancora, ai fini della distribuzione di supporti contenenti opere dell’ingegno l’apposizione di un’etichetta adesiva – il cosiddetto «contrassegno SIAE» – rilasciato, previo pagamento di un sostanzioso corrispettivo, dalla Società italiana autori ed editori (SIAE).

    Tale contrassegno è stato introdotto nel nostro ordinamento oltre cinquanta anni fa – all’epoca in relazione ai soli supporti cartacei – allo scopo di semplificare l’attività di verifica e controllo circa l’originalità dei supporti contenenti opere letterarie.
    Negli anni, poi, con il medesimo obiettivo l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE è stato progressivamente esteso a supporti diversi da quelli cartacei quali quelli magnetici e, quindi, più di recente i CD-Rom ed i DVD.
    I provvedimenti normativi attraverso i quali si è proceduto a tale progressivo ampliamento dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, peraltro, sono stati varati dal nostro Paese in violazione della disciplina europea in materia di misure tecniche suscettibili di restringere la circolazione dei beni e dei servizi tra i Paesi membri, con la conseguenza che, con la recente sentenza dell’8 novembre 2007, la Corte di giustizia delle Comunità europee (provvedimento C-20/05) ha definitivamente accertato l’inopponibilità ai privati del citato obbligo.
    Il Governo, pertanto, è ora impegnato nell’elaborazione di una nuova disciplina regolamentare della materia che dovrà poi ottenere il via libera da parte della Commissione europea la quale, nei mesi scorsi, ricevuta dal Governo la notifica della nuova normativa di livello secondario che si vorrebbe introdurre nel nostro Paese, ha formulato tutta una serie di osservazioni, manifestando la propria perplessità sull’utilità e l’opportunità di prevedere detto strumento anti-contraffazione nonché sulle modalità di apposizione del contrassegno.
    Si tratta di uno sforzo del tutto inutile essendo ormai evidente che il contrassegno SIAE si è, negli anni, rivelato inefficace quale strumento antipirateria ed ha, al contrario, reso inutilmente più complessa ed onerosa l’attività di distribuzione di supporti contenenti opere dell’ingegno nel nostro Paese.
    Al riguardo appare significativo che le principali associazioni di categoria del mondo della produzione di contenuti intellettuali, in un recente ciclo di audizioni dinanzi al Ministero per i beni e le attività culturali abbia richiesto la definitiva abolizione dell’obbligo di apposizione del contrassegno dando atto dell’inutilità di tale strumento per la lotta alla pirateria e delle conseguenze negative che tale obbligo determina nel mercato audiovisivo.
    Occorre, d’altra parte, tener presente che un numero sempre maggiore di opere dell’ingegno è oggi commercializzato in internet laddove, evidentemente, non vi è possibilità di utilizzare il vecchio contrassegno SIAE.
    Per tali ragioni con il presente disegno di legge si intende abrogare le disposizioni che sanciscono l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE presenti nel nostro ordinamento – disposizioni, peraltro, allo stato inefficaci in conseguenza della citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee – e quelle che ricollegano al mancato adempimento di tale obbligo gravi e pesanti sanzioni di carattere penale.
    In tal modo la distribuzione di opere dell’ingegno nel nostro Paese diverrà più agevole ed economica tanto per i soggetti italiani che per quelli europei e sarà così possibile incrementare la circolazione di contenuti culturali senza che essa sia frenata o rallentata da inutili ed anacronistici bollini inidonei, peraltro, a rappresentare effettiva garanzia di autenticità e, per questa via, a garantire efficacemente i diritti dell’industria del settore.